In questi ultimi anni diversi
comuni, attraverso l’imposizione di sacchetti trasparenti per la raccolta
differenziata, hanno dato modo agli addetti di tale servizio di eseguire un
controllo effettivo sulla regolarità della distinzione dei rifiuti da parte
dell’utenza.
Conviene subito affermare che questo
genere di azioni non è assolutamente consentito in quanto il fatto di andare ad
operare una verifica su tali contenuti potrebbe essere configurato come una
vera e propria violazione della privacy.,
Di conseguenza, fatture,
estratti conto, bollette e scritti con dati personali, imballaggi o scatole relative
a medicinali (che riguardano lo stato di salute di un individuo), le tipologie
di prodotti alimentari consumati (attinenti al livello di vita e alla situazione
finanziaria di una persona) e diversi altri oggetti (tipo i pannoloni per persone
di una certa età) rientrano in questa sfera privata di ogni cittadino.
Il Garante della Privacy ha
affermato attraverso l’adozione di due provvedimenti che il fatto di imporre
buste trasparenti può rappresentare una misura eccessiva in merito alle
finalità di controllo prevista dagli enti locali.
La normativa riguardante l’uso
di sacchetti della spazzatura trasparenti rivela che rovistare nella spazzatura
altrui risulta non soltanto una violazione della privacy ma può perfino configurarsi
come un reato di furto, dato che l’insieme di tutto ciò che viene depositato
nei cassonetti o nei mastelli non deve essere ritenuto come abbandonato ma diventa
proprietà del Comune che è autorizzato a disporne come meglio gli aggrada (discarica,
riciclo, distruzione, ecc.).
A prescindere da questa
situazione estrema, permane comunque l’evidente possibilità di riuscire a curiosare
anche in modo distratto.
Diversi comuni hanno adottato
la pratica di rendere obbligatori per la raccolta domiciliare dei rifiuti i
sacchetti trasparenti o semitrasparenti lasciati dai residenti nei pressi delle
loro dimore in conformità a quanto indicato dal calendario stilato dal Comune.
L’addetto incaricato può così procedere
alla verifica di quanto è contenuto in ogni singola busta e informare l’utente
circa possibili anomalie mediante l’applicazione di avvisi sui sacchetti.
Onde preservare la
riservatezza delle persone, il Garante della privacy (vedi provvedimento del
14.07.2005) ha quindi deciso di introdurre alcune regole in merito all’uso delle
buste bio utili per procedere alla raccolta differenziata:
·
è fatto divieto di ricorrere all’uso di sacchetti
trasparenti quando la raccolta della spazzatura si svolge «porta a porta»,
situazione ideale per consentire gli estranei di venire a conoscenza non soltanto
di cosa c’è dentro l’involucro di plastica, ma anche di riuscire ad appurare a
chi appartiene (giungendo ad una stretta correlazione tra la detta busta e la porta d’accesso dell’abitazione da cui
proviene). Il Garante della privacy ha però fatto riferimento unicamente ai
sacchetti trasparenti e non a quelli semi-trasparenti (attualmente impiegati nella
maggior parte dei casi) che dovrebbero garantire potenzialmente una maggiore
riservatezza, anche se poi nei fatti non risulta. Si spera che il Garante
faccia al più presto chiarezza anche su questo aspetto, perché sembra che alcuni
enti locali cavalchino questo vuoto giuridico per operare scelte che con tutta
probabilità verranno bocciate quando si pronuncerà su tale questione.
·
sempre al fine di tutelare la privacy, non
sono più legalmente ammissibili le etichette adesive nominative sui sacchi dell’immondizia
o sul contenitore dei rifiuti, in particolare se quest’ultimo è posizionato direttamente
in strada. Invece, il Comune è autorizzato a contrassegnare il sacchetto dei
rifiuti con un codice a barre, un microchip o un dispositivo di
identificazione;
·
eventuali ispezioni e aperture dei sacchetti
dell’immondizia sono ammissibili soltanto qualora vi siano fondati indizi che l’utente
abbia violato le regole sulla raccolta differenziata e, di conseguenza, unicamente
nei riguardi di coloro che hanno contravvenuto la normativa vigente; rimangono
invece del tutto vietate quando vengono eseguite in modo informale, con scopi
preventivi o di controllo generico;
·
ispezioni e aperture dei sacchetti dell’immondizia
possono essere eseguiti unicamente da operatori autorizzati quali gli agenti
della polizia municipale, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, dipendenti
delle aziende municipalizzate. Soltanto questi pubblici ufficiali dispongono
quindi della facoltà di emettere sanzioni. È invece vietato il controllo e non viene
conferito alcun potere sanzionatorio agli operatori ecologici, che risultano spesso
essere dipendenti di aziende spesso private; questi ultimi possono al massimo
sollecitare l’intervento della polizia locale
Detto questo sarebbe doveroso
che le autorità comunali formalmente competenti procedessero ad una modifica
tempestiva dell’ordinanza nel rispetto della normativa qui indicata, ovvero che
non possono essere imposti per la raccolta differenziata porta a porta
sacchetti trasparenti.
Yvan Rettore
Presidente di “Rinascita
Vegliese”
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