martedì 30 marzo 2021

LETTERA APERTA AL SINDACO CLAUDIO PALADINI E ALL’ASSESSORE MARCO MICCOLI IN MERITO AL DIVIETO DAL 1.05.2021 DEI SACCHI NERI O NON TRASPARENTI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

 

In questi ultimi anni diversi comuni, attraverso l’imposizione di sacchetti trasparenti per la raccolta differenziata, hanno dato modo agli addetti di tale servizio di eseguire un controllo effettivo sulla regolarità della distinzione dei rifiuti da parte dell’utenza.

Conviene subito affermare che questo genere di azioni non è assolutamente consentito in quanto il fatto di andare ad operare una verifica su tali contenuti potrebbe essere configurato come una vera e propria violazione della privacy.,

Di conseguenza, fatture, estratti conto, bollette e scritti con dati personali, imballaggi o scatole relative a medicinali (che riguardano lo stato di salute di un individuo), le tipologie di prodotti alimentari consumati (attinenti al livello di vita e alla situazione finanziaria di una persona) e diversi altri oggetti (tipo i pannoloni per persone di una certa età) rientrano in questa sfera privata di ogni cittadino.

Il Garante della Privacy ha affermato attraverso l’adozione di due provvedimenti che il fatto di imporre buste trasparenti può rappresentare una misura eccessiva in merito alle finalità di controllo prevista dagli enti locali.

La normativa riguardante l’uso di sacchetti della spazzatura trasparenti rivela che rovistare nella spazzatura altrui risulta non soltanto una violazione della privacy ma può perfino configurarsi come un reato di furto, dato che l’insieme di tutto ciò che viene depositato nei cassonetti o nei mastelli non deve essere ritenuto come abbandonato ma diventa proprietà del Comune che è autorizzato a disporne come meglio gli aggrada (discarica, riciclo, distruzione, ecc.).

A prescindere da questa situazione estrema, permane comunque l’evidente possibilità di riuscire a curiosare anche in modo distratto.

Diversi comuni hanno adottato la pratica di rendere obbligatori per la raccolta domiciliare dei rifiuti i sacchetti trasparenti o semitrasparenti lasciati dai residenti nei pressi delle loro dimore in conformità a quanto indicato dal calendario stilato dal Comune.

L’addetto incaricato può così procedere alla verifica di quanto è contenuto in ogni singola busta e informare l’utente circa possibili anomalie mediante l’applicazione di avvisi sui sacchetti.

Onde preservare la riservatezza delle persone, il Garante della privacy (vedi provvedimento del 14.07.2005) ha quindi deciso di introdurre alcune regole in merito all’uso delle buste bio utili per procedere alla raccolta differenziata:

·        è fatto divieto di ricorrere all’uso di sacchetti trasparenti quando la raccolta della spazzatura si svolge «porta a porta», situazione ideale per consentire gli estranei di venire a conoscenza non soltanto di cosa c’è dentro l’involucro di plastica, ma anche di riuscire ad appurare a chi appartiene (giungendo ad una stretta correlazione tra la detta busta  e la porta d’accesso dell’abitazione da cui proviene). Il Garante della privacy ha però fatto riferimento unicamente ai sacchetti trasparenti e non a quelli semi-trasparenti (attualmente impiegati nella maggior parte dei casi) che dovrebbero garantire potenzialmente una maggiore riservatezza, anche se poi nei fatti non risulta. Si spera che il Garante faccia al più presto chiarezza anche su questo aspetto, perché sembra che alcuni enti locali cavalchino questo vuoto giuridico per operare scelte che con tutta probabilità verranno bocciate quando si pronuncerà su tale questione.

·        sempre al fine di tutelare la privacy, non sono più legalmente ammissibili le etichette adesive nominative sui sacchi dell’immondizia o sul contenitore dei rifiuti, in particolare se quest’ultimo è posizionato direttamente in strada. Invece, il Comune è autorizzato a contrassegnare il sacchetto dei rifiuti con un codice a barre, un microchip o un dispositivo di identificazione;

·        eventuali ispezioni e aperture dei sacchetti dell’immondizia sono ammissibili soltanto qualora vi siano fondati indizi che l’utente abbia violato le regole sulla raccolta differenziata e, di conseguenza, unicamente nei riguardi di coloro che hanno contravvenuto la normativa vigente; rimangono invece del tutto vietate quando vengono eseguite in modo informale, con scopi preventivi o di controllo generico;

·        ispezioni e aperture dei sacchetti dell’immondizia possono essere eseguiti unicamente da operatori autorizzati quali gli agenti della polizia municipale, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, dipendenti delle aziende municipalizzate. Soltanto questi pubblici ufficiali dispongono quindi della facoltà di emettere sanzioni. È invece vietato il controllo e non viene conferito alcun potere sanzionatorio agli operatori ecologici, che risultano spesso essere dipendenti di aziende spesso private; questi ultimi possono al massimo sollecitare l’intervento della polizia locale

Detto questo sarebbe doveroso che le autorità comunali formalmente competenti procedessero ad una modifica tempestiva dell’ordinanza nel rispetto della normativa qui indicata, ovvero che non possono essere imposti per la raccolta differenziata porta a porta sacchetti trasparenti.

 

Yvan Rettore

Presidente di “Rinascita Vegliese”

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